{"id":60,"date":"2021-01-28T10:49:09","date_gmt":"2021-01-28T09:49:09","guid":{"rendered":"https:\/\/dlf.uzh.ch\/openbooks\/salloa\/?post_type=chapter&#038;p=60"},"modified":"2022-03-30T10:29:12","modified_gmt":"2022-03-30T08:29:12","slug":"diritti-dautore-cosa-si-puo-fare-cosa-no","status":"publish","type":"chapter","link":"https:\/\/dlf.uzh.ch\/openbooks\/hypervideo\/chapter\/diritti-dautore-cosa-si-puo-fare-cosa-no\/","title":{"raw":"Diritti d'autore: cosa si pu\u00f2 fare, cosa no","rendered":"Diritti d&#8217;autore: cosa si pu\u00f2 fare, cosa no"},"content":{"raw":"Tagliare video, scaricare video, modificare video... si pu\u00f2?\r\nIn generale, realizzare hypervideo per l'insegnamento delle lingue straniere usando estratti di video di cui non si detengono i diritti di riproduzione \u00e8 possibile, ma la diffusione dei\u00a0 video stessi va limitata alle proprie classi. Scambiare il proprio materiale didattico con altri\/e insegnanti \u00e8 possibile fintanto che ci si limita all'ambiente scolastico. Ecco perch\u00e9 il seguente ebook \u00e8 accessibile solamente a insegnanti di italiano in Svizzera e i suoi contenuti non sono disponibili per il largo pubblico. Per saperne di pi\u00f9, vediamo cosa dice la legge svizzera.\r\n<h1>Cosa dice la legge in Svizzera<\/h1>\r\nSono due i regolamenti rilevanti per chi realizza hypervideo basati su video di cui non detiene i diritti: la Legge svizzera sul Diritto d'Autore (LDA) e la Tariffa comune 7 (gestita dalla societ\u00e0 di gestione ProLitteris). Le seguenti informazioni risultano da uno scambio epistolare avvenuto nel 2019 con dei collaboratori dell\u2019IGE.CH, l\u2019Istituto della Propriet\u00e0 Intellettuale Svizzero.\r\n\r\nLa Legge svizzera sul Diritto d'Autore (LDA) autorizza qualsiasi uso di opere divulgate \"da parte di un insegnante e dei suoi allievi a fini educativi\" (art. 19 al. 1 lit. b LDA). In questo contesto, non \u00e8 necessario richiedere l'autorizzazione dei proprietari dei diritti dell'opera (il film, il programma televisivo o il video). Tuttavia, i seguenti punti devono essere presi in considerazione:\r\n\r\n- l'uso consentito dall'art. 19 cpv. 1 lett. c della LDA <strong>\u00e8 limitato all'insegnante e ai suoi allievi<\/strong> (ambiente scolastico). Cos\u00ec, noi insegnanti siamo autorizzati\/e a caricare gli hypervideo <strong>su reti sicure<\/strong>, per esempio l'intranet della scuola (Tariffa comune cap. 7.1). Senza il permesso dei detentori dei diritti d'autore, non ci \u00e8 permesso invece di pubblicare gli hypervideos sul nostro sito web affinch\u00e9 altri li utilizzino.\r\n\r\n- \u00e8 permessa solo la riproduzione di <strong>estratti di opere<\/strong>. L'art. 19 cpv. 3 lett. a della LDA, applicabile anche nel contesto dell'educazione, vieta la riproduzione di \"tutte o della maggior parte\" delle opere. Tuttavia, la legge non specifica la \"lunghezza\" dell'estratto che si pu\u00f2 riprodurre. In ogni caso, una riproduzione riguarda l'essenza di un'opera (e quindi non \u00e8 ammessa) se il consumatore si accontenta di questa riproduzione incompleta e rinuncia cos\u00ec ad acquistare una copia originale (completa) dell'opera. Questo \u00e8 in particolare il caso quando viene copiata la maggior parte del contenuto intellettuale dell'opera.\r\n\r\n- la riproduzione di opere consentita dall'art. 19 cpv. 1 lett. b della LDA \u00e8<strong> limitata all'uso per scopi didattici.<\/strong> Quindi, il lavoro utilizzato deve essere collegato alla materia insegnata e servire direttamente all'insegnamento. Un'opera non pu\u00f2 quindi essere utilizzata per scopi puramente di intrattenimento.\r\n\r\n- gli usi consentiti includono la riproduzione e la comunicazione di estratti di film, programmi televisivi e video. Tuttavia, <strong>il nome dell'autore o degli autori deve essere chiaramente indicato<\/strong> (art. 9 cpv. 1 LDA) e l<strong>'opera non deve essere modificata<\/strong> in modo tale da nuocere alla reputazione o all'onore dell'autore o degli autori (art. 11 cpv. 2 LDA).\r\n\r\n- La legge non distingue tra scuole pubbliche e scuole pubbliche, indipendentemente dall'et\u00e0 degli alunni o degli studenti. <strong>Per scuole si intendono tutte le istituzioni che offrono formazione, formazione professionale o formazione continua<\/strong> (Tariffa comune, sezione 4.1). I corsi occasionali non sono inclusi.\r\n\r\nL'insegnante <strong>pu\u00f2 salvare i file video sul proprio server<\/strong> per non rischiare di perderli (per esempio se un video su YouTube viene cancellato) perch\u00e9 cos\u00ec esercita il diritto di riproduzione nella propria sfera privata e pu\u00f2 quindi avvalersi della licenza legale dell'art. 19 al. 1 let. a LDA. A questo proposito, solo il download \u00e8 coperto dall'uso privato dell'art. 19 al. 1 lit. a della LDA, a differenza dell'upload che non \u00e8 permesso se l'opera \u00e8 resa accessibile ad altre persone su Internet.","rendered":"<p>Tagliare video, scaricare video, modificare video&#8230; si pu\u00f2?<br \/>\nIn generale, realizzare hypervideo per l&#8217;insegnamento delle lingue straniere usando estratti di video di cui non si detengono i diritti di riproduzione \u00e8 possibile, ma la diffusione dei\u00a0 video stessi va limitata alle proprie classi. Scambiare il proprio materiale didattico con altri\/e insegnanti \u00e8 possibile fintanto che ci si limita all&#8217;ambiente scolastico. Ecco perch\u00e9 il seguente ebook \u00e8 accessibile solamente a insegnanti di italiano in Svizzera e i suoi contenuti non sono disponibili per il largo pubblico. Per saperne di pi\u00f9, vediamo cosa dice la legge svizzera.<\/p>\n<h1>Cosa dice la legge in Svizzera<\/h1>\n<p>Sono due i regolamenti rilevanti per chi realizza hypervideo basati su video di cui non detiene i diritti: la Legge svizzera sul Diritto d&#8217;Autore (LDA) e la Tariffa comune 7 (gestita dalla societ\u00e0 di gestione ProLitteris). Le seguenti informazioni risultano da uno scambio epistolare avvenuto nel 2019 con dei collaboratori dell\u2019IGE.CH, l\u2019Istituto della Propriet\u00e0 Intellettuale Svizzero.<\/p>\n<p>La Legge svizzera sul Diritto d&#8217;Autore (LDA) autorizza qualsiasi uso di opere divulgate &#8220;da parte di un insegnante e dei suoi allievi a fini educativi&#8221; (art. 19 al. 1 lit. b LDA). In questo contesto, non \u00e8 necessario richiedere l&#8217;autorizzazione dei proprietari dei diritti dell&#8217;opera (il film, il programma televisivo o il video). Tuttavia, i seguenti punti devono essere presi in considerazione:<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;uso consentito dall&#8217;art. 19 cpv. 1 lett. c della LDA <strong>\u00e8 limitato all&#8217;insegnante e ai suoi allievi<\/strong> (ambiente scolastico). Cos\u00ec, noi insegnanti siamo autorizzati\/e a caricare gli hypervideo <strong>su reti sicure<\/strong>, per esempio l&#8217;intranet della scuola (Tariffa comune cap. 7.1). Senza il permesso dei detentori dei diritti d&#8217;autore, non ci \u00e8 permesso invece di pubblicare gli hypervideos sul nostro sito web affinch\u00e9 altri li utilizzino.<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 permessa solo la riproduzione di <strong>estratti di opere<\/strong>. L&#8217;art. 19 cpv. 3 lett. a della LDA, applicabile anche nel contesto dell&#8217;educazione, vieta la riproduzione di &#8220;tutte o della maggior parte&#8221; delle opere. Tuttavia, la legge non specifica la &#8220;lunghezza&#8221; dell&#8217;estratto che si pu\u00f2 riprodurre. 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